Statuto

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2025

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE -SEDE -SCOPO ASSOCIATIVO -AFFILIAZIONE

 

Articolo 1

(Denominazione sociale, sede e durata)
E’ costituito il “Circolo Tennis Barletta Hugo Simmen Asso­ciazione Sportiva Dilettantistica”, fondato il 6 dicembre 1965, in sigla “C.T. BARLETTA A.S.D.”
Il Circolo ha sede in Barletta alla Via del Santuario n. 7.
La sua durata è a tempo indeterminato.
L’ordinamento interno del Circolo è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associa­ti, nonché a quello dell’elettività delle cariche sociali.
I colori sociali sono il bianco e il rosso.

Articolo 2

(Scopo)
Il Circolo ha come scopo prevalente l’organizzazione, la pra­tica e la diffusione dell’attività sportiva del tennis, com­presa l’attività didattica e l’attività agonistica a caratte­re dilettantistico dei propri tesserati.
Inoltre rientra tra le sue attività istituzionali organizza­re altre pratiche sportive dilettantistiche, attività ricrea­tive e culturali, promuovere iniziative di solidarietà socia­le nel proprio ambito operativo, favorire lo sviluppo di re­lazioni amichevoli tra gli associati, infondere nei giovani l’amore per il tennis, per lo sport in genere e per i suoi valori educativi e sociali.
Il Circolo s’impegna a svolgere almeno una delle seguenti at­tività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:
-la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Cam­pionato nazionale individuale od a squadre;
-la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un tor­neo debitamente autorizzato.
Il Circolo non ha fini di lucro.
Durante la vita del Circolo è vietato distribuire agli asso­ciati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.
Le finalità dell’associazione si esauriscono prevalentemente nella Regione Puglia.

Articolo 3

(Affiliazione alla F.I.T.)
Il Circolo è affiliato alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi as­sociati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi fede
li, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altre ì a conformarsi alle norme e alle direttive del C.0.N.I., e allo StatULO ed ai regolamenti della F.I.T.
Il Circolo s’impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni fe­derali, nei confronti della F. I. T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F. I. T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scio­glimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
I Componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F. I. T., sono personal­mente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora do­vuto alla F.I.T. e agli altri affiliati.
Il Circolo si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modifi­cazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

Articolo 4

(Carattere apolitico e apartitico)
Il Circolo è apolitico e apartitico e nella sua sede non pos­sono aver luogo manifestazioni di carattere politico o parti­tico.

Articolo 5

(Patrimonio)
Il patrimonio del Circolo comprende:

– gli immobili di proprietà del Circolo;
– i beni mobili e mobili registrati inventariati;
– i titoli e i valori pubblici e privati;
le somme ricevute in donazione o accantonate per economia di esercizio e ogni incremento patrimoniale.

Articolo 6
(Risorse economiche)

Le entrate ordinarie sono costituite: 
– dalla quota d’iscrizione degli associati;
– dal contributo mensile degli associati;
– dal contributo derivante dall’utilizzazione degli impianti.
Le entrate straordinarie sono costituite:
– dai contributi straordinari degli associati deliberati dal­l’Assemblea sotto forma di contributi a fondo perduto o pre­stiti infruttiferi;
– dalla vendita di oggetti o mobili;
– dalla vendita di immobili;
– dalle contribuzioni ed elargizioni a diverso titolo degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
– da ogni altra entrata che concorra a incrementare il patri­monio.

TITOLO II
DEGLI ASSOCIATI
Articolo 7

(Associati) 
Possono essere iscritti al Circolo i cittadini italiani e stranieri d’indiscussa probità, integrità morale e onorabi­lità.
La qualifica di associato ha carattere strettamente persona­le, si acquista e si perde secondo le modalità e per le ra­gioni stabilite nel presente statuto.

Articolo 8

(Categorie di associati)
a) Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
1. Ordinari: sono associati ordinari i cittadini italiani o stranieri di buona condotta morale e sociale che, avendo com­piuto gli anni diciotto, ne facciano domanda obbligandosi a osservare le norme di questo Statuto e dei regolamenti inter­ni.
Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento della quota di ammissione nonché dei contributi mensili e delle eventua­li contribuzioni straordinarie deliberate dall’Assemblea.
2. Seniores: associati seniores sono gli associati che hanno compiuto il settantaduesimo anno di età; gli stessi sono esonerati dal pagamento dei contributi straordinari eventualmen­te deliberati dall’assemblea.
I predetti associati seniores, che hanno maturato vent’anni d’ininterrotta iscrizione al Circolo, usufruiranno, altresì, della riduzione del 30% nel pagamento del contributo mensile. Il contributo così rideterminato s’intenderà arrotondato per eccesso ad 1 euro.
I predetti benefici avranno effetto dal primo del mese successivo al raggiungimento dei suddetti requisiti.
3. Onorari: gli associati onorari sono coloro che si sono ec­cezionalmente contraddistinti nel campo dello sport, arte e cultura o per iniziative di carattere sociale particolarmen­te rilevanti.
Vengono nominati dal Consiglio direttivo, con apposita moti­vazione, e sono esentati dal pagamento della quota di ammis­sione, del contributo mensile associativo e di eventuali con­tributi straordinari.
Possono essere nominati un massimo di due associati onorari a consiliatura.
b) Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri.
In particolare gli associati sono tali a tempo indetermina­to, fatto salvo il caso di dimissioni e l’adozione di provve­dimenti di radiazione, e agli associati spetta il diritto all’elettorato attivo e passivo.
Gli associati hanno l’obbligo di comunicare al Circolo ogni variazione anagrafica relativa ai componenti il proprio nucleo familiare nel termine di quindici giorni dalla stessa. Gli atleti che svolgono attività agonistica esclusivamente al favore del Circolo e in possesso della tessera F.I.T., possono usufruire delle strutture sportive in qualità di “aggregati e non assumono la qualità di associati.
Tutti gli associati e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla fIT a cura del Circolo.

Articolo 9

(Domanda di ammissione)
La domanda di ammissione ad associato ordinario, indirizzata al Consiglio direttivo, predisposta su apposito modulo e pre­sentata in segreteria, deve essere sottoscritta dal candida­to e controfirmata da un associato presentatore con almeno due anni di anzianità di iscrizione.
Il Consiglio direttivo, effettuata l’istruttoria della doman­da, si pronuncia inappellabilmente con votazione personale e segreta.
La deliberazione del Consiglio direttivo sull’ammissione ad associato di un richiedente è valida se riporta il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo.
L’esito della votazione dovrà essere comunicato all’ interessato a cura del Consiglio direttivo entro i successivi quin­dici giorni a mezzo lettera raccomandata o equipollente.
Il componente del Consiglio direttivo, eventuale presentato­re, non potrà partecipare alla istrutcoria della domanda e alla successiva votazione.
Il Consiglio direttivo non potrà riprendere in esame una domanda di ammissione già respinta, prima di due anni dalla vo­tazione con esito sfavorevole.
L’aspirante associato ordinario è ammesso a far parte del sodalizio se regolarizza la posizione amministrativa entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito favorevole della votazione.
Decorso detto termine l’aspirante associato ordinario è con­siderato rinunciatario.
É facoltà del Consiglio direttivo concedere all’associato or­dinario ammesso una dilazione non superiore a un anno per il pagamento della quota di ammissione.

Articolo 10

(Figli degli associati)
L’associazione intende promuovere la pratica sportiva fra gli associati così come intende valorizzare l’esperienza associativa all’interno del medesimo nucleo familiare.
In tale ottica i figli degli associati possono, su loro richiesta, essere ammessi quali associati ordinari, con esenzione dal pagamento della quota di ammissione e con una ridu­zione della metà del contributo mensile per un periodo di tre anni.
La durata di tale agevolazione potrà essere variata dall’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di previsione.
I figli degli associati conviventi, al compimento del trenta­cinquesimo anno di età, perdono il diritto di frequentare il Circolo.

Articolo 11

(Quota di ammissione e contributo mensile)
La quota di ammissione, il contributo mensile ed eventuali contributi straordinari vengono annualmente stabiliti dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo.
La quota di ammissione, il contributo mensile ed eventuali contributi straordinari possono comunque essere modificati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo in corso di esercizio.

Articolo 12

(Pagamento del contributo mensile;
inadempimento; conseguenze}
Gli associati sono tenuti a corrispondere il contributo asso­ciativo mensile in via anticipata entro e non oltre la prima decade del mese.
Il reiterato ritardo nel pagamento del contributo mensile e di somme ad altro titolo dovute al Circolo costituisce ille­cito disciplinare.
L’associato che non provveda a versare il contributo mensi­le, i contributi straordinari deliberati e qualsiasi altra somma, comunque dovuta al Circolo, è considerato moroso tra­scorsi due mesi dalla scadenza del termine entro il quale so­no dovute le relative somme.
Il Consiglio direttivo invita l’associato moroso ad adempie­re, nel termine di dieci giorni, al pagamento dovuto e, ove decorra inutilmente il termine assegnato per sanare la moro­sità, l’associato è sospeso e interdetto dall’utilizzo dei servizi e attività sociali ( tennis, palestra, carte, feste ecc.).
L’esclusione dell’associato sospeso e interdetto è di compe­tenza dell’Assemblea degli associati ai sensi dell’art. 24 del codice civile.

Articolo 13

(Frequenza dei familiari dell’associato)
Salvo che l’associato disponga altrimenti, i componenti del suo nucleo familiare conviventi possono frequentare il Circolo con esonero dal pagamento di contribuzioni mensili nel ri­spetto di quanto stabilito nell’art. 10 del presente statuto. L’associato ove venga meno la convivenza legale o di fatto, deve comunicarlo tempestivamente al Consiglio direttivo, il quale informerà di tale circostanza l’ex convivente che potrà chiedere di essere ammesso quale associato ordinario previa corresponsione della metà della quota di ammissione.
La relati va domanda deve essere proposta entro novanta gior­ni dalla data della comunicazione del Consiglio direttivo che procederà a norma dell’art. 9.

Articolo 14

(Ospiti)
Gli associati possono solo occasionalmente accompagnare o accogliere ospiti, previa comunicazione scritta in segreteria. 

Articolo 15

(Trasferimento della residenza)
Gli associati che attestino di avere trasferito la propria residenza al di fuori della regione possono, su loro richie­sta e per un periodo massimo di due anni, eventualmente pro-
1rogabili per ugual periodo, essere ammessi dal Consiglio di­rettivo al pagamento di una quota pari alla metà del contri­
buto mensile.
Tale quota dovrà essere versata in due soluzioni semestrali anticipate.
I suddetti associati mantengono i diritti propri degli asso­ciati ordinari ed è fatto loro obbligo di comunicare al Con­siglio direttivo il venir meno dei presupposti innanzi previ­sti.
Il beneficio previsto dal presente punto non è cumulabile con quelli previsti agli artt. 8 lett.a) punto 2 e 10.

Articolo 16

(Provvedimenti disciplinari)
1. All’associato che commetta azioni contrarie all’onore, al­la morale o al decoro o tenga una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento o al buon nome del circolo o in ge­nere non osservi il presente statuto o i regolamenti interi, sono irrogate le seguenti sanzioni disciplinari commisurate al tipo ed alla gravità dell’inflazione:

a) ammonizione;
b) censura;
e) sospensione;
d) esclusione;
e) radiazione.
L’ammonizione, la censura e la sospensione sono deliberate i­nappellabilmente dal Collegio dei probiviri mentre l’ esclusione e la radiazione sono deliberate dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo.
Il Collegio dei probiviri trasmette i provvedimenti discipli1nari adottati al Consiglio direttivo che provvede ad informa­re gli interessati mediante comunicazione scritta.

AMMONIZIONE E CENSURA
L’ammonizione e la censura vengono inflitte per infrazioni
di lieve entità o comportamenti disdicevoli di relativa gra­vità.
La censura può essere accompagnata da provvedimenti temporanei limitativi dell’uso di talune strutture del Circolo.
La reiterazione di comportamenti suscettibili di ammonizione censura può determinare l’irrogazione della sospensione.
SOSPENSIONE
La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno, durante il quale l’associato sarà comunque tenuto al pagamen­to del contributo mensile e di quelli straordinari nel frattempo deliberati.
All’associato che incorra, da parte degli organi della F. I. T., nel provvedimento disciplinare di squalifica, viene automaticamente comminata la sospensione dalla frequentazio­ne del Circolo per un periodo di tempo corrispondente, con riserva di adottare provvedimenti più gravi.
ESCLUSIONE
L’esclusione può essere disposta nei confronti dell’associa­to che si sia reso moroso e, malgrado la diffida a regolariz­zare la sua posizione debitoria, non abbia provveduto, nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, al pagamento delle somme di cui sia debitore nei conf.ronti del Circolo.
RADIAZIONE
La radiazione può essere disposta nei confronti dell’associa­to che: 

– riporti condanne penali passate in giudicato;
– abbia commesso infrazioni che, a discrezione del Collegio dei probiviri, siano ritenute di particolare gravità.
Il provvedimento viene comunicato alla F. I. T. ed ai Circoli tennistici con i quali esista un accordo di reciprocità.
2.Le medesime sanzioni, in quanto compatibili, sono irroga­te anche nei confronti dei familiari conviventi dell’associa­to e di chi ha facoltà, in genere, di frequentare il Circo­lo; le sanzioni irrogate nei confronti dei familiari convi­venti dell’associato spiegano il loro effetto anche nei con­fronti di quest’ultimo.

Articolo 17

(Subentro nella qualità di associato)
La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.
In caso di morte dell’associato, nella sua qualità, può su­bentrare, con esonero dal pagamento della quota di ammissio­ne, uno dei successori mortis causa designato per volontà te­stamentaria dall’associato o, in mancanza, per designazione dei successori medesimi.
Il subentro della persona designata, da richiedersi nel ter-mine di sei mesi dal decesso dell’associato, è subordinato al consenso del Consiglio direttivo con delibera adottata ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto.

Articolo 18
(Dimissioni dell’associato)
1.Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e indirizzate al Consiglio diretcivo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equipollente, purché in regola con i pagamenti, entro il 30 novembre di ciascun anno e a valere dal primo gennaio dell’anno successivo.

2.Gli associati dimessisi, esclusi, radiati o che abbiano I comunque cessato di appartenere al Circolo, non possono ripe­tere le somme versate ne hanno alcun diritto sul patrimonio del Circolo. 

TITOLO III
DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI CAPO I – ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 19

(Organi associativi)

1. Gli organi associativi sono:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente del Circolo;
– il Collegio dei revisori contabili; il Collegio dei probiviri.
2. Il Presidente, i Componenti del Consiglio direttivo, i componenti del Collegio dei revisori e del Collegio dei pro­biviri sono eletti dall’Assemblea per scrutinio segreto e a maggioranza di voti tra coloro che hanno presentato la pro­pria candidatura, in segreteria almeno 10 (dieci) giorni pri­ma della data dell’Assemblea, di specchiata condotta morale e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) dell’art. 16 comma 1, fat­ta eccezione per i componenti il Collegio dei Probiviri per i quali vale quanto stabilito nell’art. 33 comma 1.
Il candidato Presidente dovrà depositare in segreteria, alme­no sette giorni prima della data delle elezioni, le linee programmatiche del mandato per cui si propone.
In caso di parità di voti è eletto il suffragato con maggio­re anzianità di iscrizione all’associazione.
Le cariche associative durano tre anni, decorrenti dalla da­ta delle elezioni.
Il componeni:e di un organo collegiale che sia assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive decade auto­maticamente dalla carica.
Le cariche associative sono conferite e accetta-i:e a titolo gratuito.
Le cariche associative sono tra loro incompatibili.
Sono vietati rapporti di lavoro, di prestazione d’opera o co­munque di affari tra il Circolo, da una parte, e i componen­ti degli organi elettivi, dall’altra.
Tutte le cariche associative sono revocabili.

CAPO II
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 20

(Assemblea degli associati)
L’Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti gli associati. Ogni associato ha diritto di partecipare all’Assemblea purché in regola con i pagamenti e non soggetto al provvedi­mento disciplinare di sospensione.
Non è consentito il rilascio di deleghe.
L’associato che intende partecipare all’Assemblea deve pre­ventivamente munirsi del biglietto di ammissione rilasciato dall’ufficio di segreteria incaricato di verificare la legittimazione alla partecipazione.
L’Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie: 
– programma delle attività e piano pluriennale degli investi­menti;
– bilancio consuntivo, relazione sulle attività svolte e bi­lancio preventivo;
– elezione degli organi dell’associazione secondo il princi­pio della libera eleggibilità;
– operazioni di straordinaria amministrazione, non previste nel bilancio preventivo approvato, che singolarmente o somma­te ad altre operazioni connesse già deliberate nello stesso esercizio, superino del 10% l’importo delle spese ordinarie approvate in sede di bilancio preventivo;
– esclusione e radiazione dell’associato;
– qualsiasi altra materia sottoposta alla sua attenzione e non rientrante nelle competenze dell’Assemblea straordinaria. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto ai sensi del precedente comma n. 2 e in secon­da convocazione qualunque sia il numero degli associati aven­ti diritto presenti e delibera in ogni caso con il voto favo­revole della maggioranza dei presenti.
Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguarda­no la loro responsabilità.
L’Assemblea straordinaria è competente in materia di:
– modifica dello Statuto;
scioglimento dell’Associazione e delibera di devoluzione del patrimonio residuo.
L’Assemblea straordinaria convocata per le modifiche dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi di­ritto e in seconda convocazione con la presenza del 20% de­gli stessi.
Le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento del soda­lizio e la devoluzione del patrimonio residuo con il voto fa­vorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21

(Convocazione dell’Assemblea) 
L’assemblea deve essere convocava almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo per l’anno successivo. L’assemblea deve essere altresì convocata alla scadenza del Jtriennio per le elezioni di tutte le cariche associative.
L’Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio diret­tivo, dal Presidente del Circolo o, in caso di sua assenza, inerzia o impedimento, da chi ne fa le veci. 
L’Assemblea è altresì convocata dal Presidente qualora alme-no tre Consiglieri o un quindicesimo degli associati oppure il Collegio dei revisori contabili ne facciano richiesta scritta con la precisa indicazione degli argomenti da iscri­vere all’ordine del giorno.
In tal caso l’Assemblea deve essere tenuta entro quarantacin­que giorni dalla data di deposito della richiesta in segrete­ria.
L’avviso di convocazione è affisso nella bacheca del Circolo almeno quindici giorni prima della adunanza.
È facoltà del Consiglio direttivo ricorrere a modalità di convocazione individuale (trasmissione via mail, invio di SMS, WhatsApp ecc.).
Per le assemblee concernenti il rinnovo delle cariche asso­ciati ve o le modifiche dello statuto nonché nell’ipotesi pre­vista al comma 2, l’avviso di convocazione deve inoltre esse­re spedito agli associati al domicilio comunicato in segrete­ria a mezzo di lettera raccomandata a.r. oppure essere conse­gnato a mani con firma per ricevuta o con altri mezzi equi­pollenti, almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora delle riunioni in prima e secon­da convocazione nonché.la precisa indicazione degli argomen­ti iscritti all’ordine del giorno.
La seconda convocazione non può essere prevista nella stessa giornata della prima.

Articolo 22

(Svolgimento dell’Assemblea)
L’Assemblea nomina tra i presenti il proprio Presidente, il Segretario e due Scrutatori.
Ove non sia possibile raggiungere accordo sulla designazione del Presidente e comunque fino al momento della nomina pre­detta, l’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Colle­gio dei Probiviri o, in mancanza, da un componente del Colle­gio stesso che nominerà, scegliendo tra gli associati presen­ti il Segretario e i due Scrutatori ove non già nominati.
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, di­rige i lavori assembleari, assicura l’esercizio del diritto di voto secondo il principio del voto singolo e ne cura il regolare svolgimento.
L’associato che venga a trovarsi in conflitto d’interessi re­lativamente a una o più specifiche delibere può partecipare alla discussione ma non ha diritto al voto.
Le deliberazioni assembleari sono adottate di regola con votazione palese, salvo che lo statuto preveda il voto segreto l’Assemblea a maggioranza deliberi in al senso.
Di ogni riunione assembleare viene redatto dal Segretario ap­posito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e viene tempestivamente trascritto sul registro dei verbali dell’Assemblea e in copia esposto in bacheca per la durata di trenta giorni.

Articolo 23

(Funzionamento dell’Assemblea
per il rinnovo delle cariche associative)
Il Presidente dell’Assemblea, verificata la regolare costitu­zione, comunica agli intervenuti le candidature pervenute ai sensi dello Statuto e invita l’Assemblea a nominare il seg­gio elettorale formato da tre componenti i quali designano tra loro il Presidente e il Segretario.
Il seggio elettorale una volta nominato dà autonomamente ini­zio, a prescindere dall’andamento dei lavori assembleari, al­le operazioni di voto e rimane aperto per 4 (quattro) ore.
Il voto viene esercitato mediante l’utilizzo di apposite schede di diverso colore, tante quante sono gli organi da e­leggere, sulle quali sono riportati i nominativi dei candida­ti in ordine alfabetico.
Per ogni organo collegiale l’elettore può esprimere un nume­ro di preferenze non superiore al numero dei componenti l’or­gano.
Ultimate le operazioni di voto il seggio procede pubblicamen­te, nella stessa giornata, allo spoglio e il Presidente del seggio proclama gli eletti.
Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale da allegare al verbale dell’Assemblea.
Nelle ventiquattro ore successive all’Assemblea che ha proce­duto alla nomina di cariche sociali, il Presidente dell’adu­nanza coadiuvato dal Segretario comunica agli eletti le ri­sultanze delle elezioni, ricevendone contestualmente l’accet­tazione o l’eventuale rinuncia; nelle ventiquattrore succes­si ve a tale ultimo termine comunica l’avvenuto subentro agli interessati dai quali riceve contestualmente l’accettazione o l’eventuale rinuncia. Il Presidente dell’Assemblea entro i quattro giorni successi­vi all’adunanza convoca i nuovi organi sociali per l’insedia­mento.

CAPO III
IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO
Articolo 24

(Il Presidente)
Il Presidente dirige il Circolo e lo rappresenta, ha poteri d’impulso e di coordinamento dell’attività associativa ai fi­ni del regolare funzionamento del Circolo.
E’ fatco divieto al Presidente di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sporti va o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I.
Il Presidente resta in carica tre anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
In particolare, il Presidente:
a) dirige le sedute del Consiglio e ne sottoscrive i verbali;
b) rappresenta il Circolo in tutti gli affari;
c) firma i mandati, gli assegni, e l’apertura di conti cor­renti anche affidati, congiuntamente col tesoriere;
d) rappresenta il sodalizio innanzi a tutte le Autorità giu­diziarie o amministrative della Repubblica, con facoltà di fare istanze o domande;
e) nomina avvocati e procuratori ad negotia su mandato del Consiglio.
In caso di mancanza, assenza o impedimento, il !?residente è sostituito dal Vice Presidente e, in subordine, dal Consi­gliere più anziano d’età.
Qualora il Presidente cessi dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione, prima della scadenza del triennio, il Consiglio decade automaticamente. In tale ipote­si il Consiglio, presieduto dal Vice Presidente uscente, od in subordine il Consigliere uscente più anziano di età, eser­cita i poteri di ordinaria amministrazione e di rappresentan­za del Circolo e provvede, entro i trenta giorni successivi, alla convocazione dell’Assemblea per le elezioni del Presi­dente e del Consiglio Direttivo. 

CAPO IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 25

(Il Consiglio direttivo)
Il Circolo Tennis è amministrato e diretto da un Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea, composto di sette membri.
E’ fatto divieto per i componenti del Consiglio direttivo ri­coprire cariche sociali in altre associazioni e società spor­ti ve dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I.
I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in man­canza, dal Vice Presidente e, in mancanza ancora, dal Consi­gliere più anziano d’età.
Vice !?residente, Direttore sportivo, Tesoriere e Segretario sono nominati dal Consiglio direttivo nella prima riunione dello stesso, presenti tutti i componenti eletti.
Tutte le predette cariche sono revocabili dallo stesso Consi­glio direttivo. Esso ha la direzione morale, disciplinare, finanziaria e amministrativa del Circolo, del quale promuove lo sviluppo, regolandone il funzionamento di LUtti i servizi e degli spazi comuni.
Il Consiglio ha facoltà di nominare, per speciali esigenze, Commissioni di associati.
Il Consiglio direttivo ha, in particolare, i seguenti compi­ti:
a) nomina il Vice Presidente, il Direttore sportivo, il Teso­riere e il Segretario;
b) formula il bilancio preventivo e consuntivo per l’anno so­ciale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) convoca le Assemblee;

d) propone le modifiche dello Statuto;
e) formula i vari regolamenti;
f) delibera sulle liti attive e passive e sulle relative transazioni;
g) delibera in merito all’assunzione, alla gestione e al li­cenziamento del personale, provvedendo altresì all’accantona­mento del trattamento di fine rapporto a mezzo polizza assi­curativa;
h) delibera sulle domande di ammissione ad associato e cura l’aggiornamento del libro degli associati;
i) concorre all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 16;
j) dà comunicazione alla F. I. T. dei provvedimenti adottati nei confronti degli associati;
k) cura che siano tenuti in regola tutti i libri sociali;
l) organizza manifestazioni sportive ed eventi sociali, deli­bera la partecipazione a competizioni sportive;
m) provvede alle spese ordinarie e straordinarie nei limiti dei bilanci;
n) procede ad acquisti e vendi te, chiedendo, ove si tratti di operazioni che superano i limiti previsti dall’art. 20 punto 4 lettera d), la preventiva autorizzazione all’ assem­blea degli associati;
o) emana provvedimenti di eccezionale urgenza e cura tutto ciò che riguarda il patrimonio e l’attività sociale;
p) propone all’assemblea l’ammontare della quota d’ iscrizio­ne ad associato;
q) delibera campagne sociali temporanee, determinando le age­volazioni più opportune, finalizzate alla promozione del Cir­colo e all’acquisizione di nuovi associati;
r) provvede a ogni altra incombenza non attribuita espressa­mente ad altri organi associativi.

Articolo 26

(Riunioni e deliberazioni)
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese su convoca­zione del Presidente o di almeno due Consiglieri con la spe­cificazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno cinque com­ponenti.
Le deliberazioni sono prese di regola per consenso o, in man­canza, a maggioranza dei voti.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni per la revoca delle cariche di nomina consiliare dovranno riportare il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio direttivo.
Il verbale di ogni riunione consiliare è redatto su apposito registro dal Segretario o da un Consigliere di volta in vol­ta designato e viene esposto in copia in bacheca per la dura­ta di quindici giorni con lo stralcio delle decisioni riguardanti le singole persone.

Articolo 27

(Sostituzione dei componenti
e decadenza del Consiglio direttivo)
1. Se uno o più Consiglieri rinunciano alla carica devono darne comunicazione scritta al Consiglio stesso e al Presi­dente del Collegio dei revisori e il Consiglio provvede a so­stituirli con i primi candidati non eletti nelle ultime ele­zioni; la rinuncia è operativa dal momento della comunicazio­ne e non può essere revocata.
Qualora vi sia parità di voti fra i primi candidati non elet­ti. il Consiglio provvederà alla cooptazione del candidato con maggiore anzianità d’iscrizione al sodalizio.
Il o i Consiglieri così nominati restano in carica per la du­rata prevista per l’intero Consiglio direttivo.
In mancanza di candidati non eletti il Consiglio resta in ca­rica qualora non siano venuti meno quattro o più Consiglieri originariamente eletti.
2. Nel caso di dimissioni contestuali di quattro o più Consi­glieri, tutto il Consiglio decade ed entro trenta giorni il Presidente, anche se dimissionario, deve convocare 1 ‘assem­blea per l’elezione dell’intero Consiglio e delle altre cari­che elettive.
La decadenza del Consiglio direttivo determina automaticamen­te lo scioglimento delle altre cariche elettive.
I Consiglieri decaduti e dimissionari restano in carica per la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.

CAPO V
(Del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sportivo)

Articolo 28 
(Il Segretario)

Il Segretario:
– cura la corrispondenza ordinaria e in particolare comunica agli interessati l’ammissione ad associato e dirama gli invi­ti per le sedute consiliari e assembleari, nonché gli inviti a partecipare ad avvenimenti sportivi e sociali;
– cura la redazione dei Verbali del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente;
– cura la conservazione dei Libri sociali (Libro degli asso­ciati, Libro Verbali dell’Assemblea, Libro Verbali del Consi­glio direttivo, Libro Verbali del Collegio dei revisori con­tabili e il Libro Verbali del Collegio dei probiviri in qual­siasi forma tenuti);
– vigila sulle mansioni del personale e sul regolare funzio­namento del Circolo;
– conserva tutta la documentazione del Circolo.

Articolo 29
( Il Tesoriere)

Il Tesoriere:
– è responsabile della cassa sociale;
– prepara il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone al Consiglio entro il primo mese di ogni anno sociale;
– cura la tenuta dei libri contabili;
– riferisce al Consiglio direttivo sull’esazione delle quote sociali, sugli associati che si sono resi morosi, sui paga­menti effettuati e sulle spese previste dal bilancio.
Il Tesoriere, comunque, sovrintende alle operazioni di cassa e di Banca verificandone la regolarità.

Articolo 30
(Il Direttore sportivo)

Il Direttore sportivo ha il compito di curare l’attività sportiva del Circolo, organizzare gare e manifestazioni spor­tive e formare squadre rappresentative del Circolo.
Egli supervisiona gli atleti e riferisce periodicamente al Consiglio in merito all’attività sportiva.
All’uopo potrà essere coadiuvato da una commissione sportiva scelta fra gli associati.
Il Direttore sportivo vigila sulla manutenzione e conserva­zione degli impianti sportivi.
Il Direttore sportivo informa il Consiglio sull’evoluzione normativa in materia di sicurezza dello sport.
Il Direttore sportivo propone al Consiglio direttivo ogni spesa occorrente per le attività e per gli impianti sportivi. Tutte le manifestazioni sportive che vengono organizzate in nome del Circolo dovranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo.

CAPO VI
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Articolo 31
(Composizione)

Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre compo­nenti effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea degli associati tra gli iscritti all’Albo unico dei dottori commer­cialisti ed esperti contabili.
I componenti del Collegio nominano tra essi, nella prima riu­nione, il proprio Presidente.
Nel caso venga meno un revisore effettivo, subentra il sup­plente più suffragato.
I componenti del Collegio sono rieleggibili.

Articolo 32
(Poteri e funzioni)

Il Collegio dei revisori è l’organo di controllo contabile dell’associazione; verifica l’osservanza della Legge e dello Statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, l’adeguatezza dell’assetto organizzati­vo amministrativo e contabile adottato dall’associazione e il suo concreto funzionamento.
Deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre per verificare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili nonché, ove lo ritenga opportuno, la consistenza finanziaria del patrimonio associati­vo.
Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due componenti.
Il verbale viene redatto su apposito registro da un componen­te di volta in volta designato. Il registro dei verbali è conservato a cura del Segretario del Circolo.
Il Collegio deve comunicare per iscritto al Consiglio direttivo le irregolarità riscontrate.

Il Collegio presenta la relazione annuale all’Assemblea con­vocata per l’approvazione dei bilanci.
Ogni revisore ha la facoltà di esercitare anche individual­mente le funzioni di verifica e di controllo e può interveni­re alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di vo­to.

CAPO VII – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 33
(Composizione)

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri eletti preferibilmente tra gli ex Presidenti del Circolo e tra gli associati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione che, comunque, non abbiano subito alcun provvedimento disci­plinare.
I probiviri nominano tra essi, nella prima riunione, il Presidente del Collegio.

Articolo 34
(Poteri e funzioni)

Il Collegio, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, è competen­te a giudicare in ordine alle infrazioni disciplinari e ad irrogare le relative sanzioni nei confronti degli associati colpevoli di azioni disonorevoli o immorali, di gravi mancan­ze alle norme di convivenza sociale o che, con la loro con­dotta, abbiano ostacolato o turbato il buon andamento del Circolo.
Il Collegio è competente, altresì, a dirimere eventuali con­troversie afferenti ai rapporti sociali nonché quelle tra gli associati e il Consiglio direttivo e a pronunciarsi su qualunque questione di carattere disciplinare che un associa­to o un organo sociale ritenga di sottoporre al suo giudizio. Il Collegio dei probiviri provvede d’ufficio, su sollecitazione del Consiglio direttivo e su istanza scritta di chi vi abbia interesse.
Il Segretario del Circolo trasmette immediatamente detta i­stanza al Presidente del Collegio che provvede a convocare nel termine di dieci giorni il Collegio medesimo con conte­stuale comunicazione al Presidente del Circolo.
Il Collegio decide secondo equità e senza formalità di rito salvaguardando i principi della contestazione, della difesa e del contraddittorio. 

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di alme-no tre componenti e le sue decisioni sono prese ài regola per consenso o, in mancanza, a maggioranza di voti; in. caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le decisioni in materia disciplinare vengono assunte con votazione segreta.
Le decisioni del Collegio devono essere motivate.
Il verbale viene redatto su apposito registro da un componen­te di volta in volta designato. Il registro dei verbali è conservato a cura del Segretario del Circolo.
TITOLO IV
DEL BILANCIO
Articolo 35
(Esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 36
(Redazione e approvazione del bilancio)

La contabilità del Circolo è ispirata al principio della pa­rità di bilancio. Il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo devono essere redatti dal Consiglio di­rettivo.
Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimonia­le, dal conto economico delle entrate e delle spese e dal rendiconto di cassa.
Il bilancio preventivo è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese.
I bilanci sono sottoposti per l’approvazione all’Assemblea entro 90 (novanta) giorni dal termine dell’esercizio – fatte salve particolari necessità che giustifichino il ricorso al più ampio termine previsto dal codice civile – e sono corre­dati da una relazione del Consiglio direttivo sull’andamento della gestione associativa e sulla programmazione finanzia­ria e dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.
I bilanci e la relazione del Consiglio Direttivo sono tra­smessi al Collegio dei revisori concabili, per gli adempimen­ti di competenza, almeno venti giorni prima della data fissa­ta per l’Assemblea.
I bilanci, la relazione del Consiglio direttivo e la relazio­ne del Collegio dei revisori contabili sono depositati in se­greteria a disposizione degli associati almeno sette giorni prima della data assembleare.

TITOLO V
NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 37
(Scioglimento dell’associazione)

Qualora si determini una crisi reputata grave e insanabile per l’esistenza del Circolo tale da impedire il raggiungimen­to degli scopi sociali, il Consiglio convocherà l’Assemblea straordinaria degli associati per le conseguenti deliberazioni che vanno prese con il voto favorevole di  i tre quarti degli associati aventi diritto.
Dopo l’estinzione delle passività sociali, l’Assemblea degli associati sarà convocata un’ultima volta per deliberare, con il quorum previsto dall’art. 21 del codice civile, sulla de­voluzione del patrimonio residuo, con obbligo di devoluzione a fini sportivi, ai fini di pubblica utilicà, sentito l’orga­nismo di controllo, ex art. 3 comma 190 Legge 662/1996.
Articolo 38
(Normativa applicabile)
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa ri­ferimento alla normativa vigente.
Articolo 39
(Norme transitorie)
Le norme del presente Statuto entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla loro approvazione in sede di assemblea straordinaria fatta eccezione per l’articolo 8 comma a) pun­to 2, e gli articoli 10 e 15 che entreranno in vigore dal 1 ° gennaio 2018 e gli articoli 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 che entreranno in vigore con il prossimo rinnovo delle cari­che associative.
Firmato: Francesco Crescente – Giovanni Battista Brandi Nota­io. 

 

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